Statuto sociale
AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A.
TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA DELLA SOCIETA’
Art. 1 – E’ costituita tra: il Comune di San Benedetto del Tronto, il Comune di Massignano, il Comune di Montefiore dell’Aso, il Comune di Offida, il Comune di Ripatransone, il Comune di Montalto Marche, il Comune di Grottammare, il Comune di Cupramarittima, una Società per Azioni denominata: “AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A.” e con la sigla sociale “A.M.S. S.P.A.”, con la quale sigla si intende altresì indicare il nome della società a tutti gli effetti commerciali.
Art. 2 – La società ha sede in San Benedetto del Tronto.
Art. 3 – La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
TITOLO II – OGGETTO SOCIALE
Art. 4 – La società ha per oggetto l’attività di gestione nelle forme possibili (concessione, appalto, etc.) di servizi di interesse pubblico, che normalmente vengono svolti da enti locali (comune, provincia, regione, comunità montana ecc.) e che questi, nei limiti e nel rispetto della procedura e della normativa in materia, possono affidare e/o dare in gestione a terzi.
Lo svolgimento di dette attività verrà eseguito tenendo conto delle esigenze e degli interessi della collettività di cui sono portatori gli Enti concedenti il servizio, con l’obbiettivo di rendere più razionali, efficienti ed economici l’insieme dei servizi che gli Enti stessi hanno il fine ed il compito di offrire alla collettività.
Si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo tali attività:
a. Realizzazione, gestione e manutenzione di:
- parcheggi;
- segnaletica stradale, marciapiedi e strade;
- impianti tecnologici elettrici, telematici, termo-idraulici, di depurazione;
- edifici pubblici e/o destinati al pubblico utilizzo;
b. gestione, verifica e controllo di:
- pubbliche affissioni e pubblicità;
- impianti tecnologici elettrici, telematici, termo-idraulici, di depurazione;
- igiene urbana e tutela dell’ambiente; raccolta anche differenziale dei rifiuti solidi urbani e speciali; pulizia spiaggia e salvataggio a mare;
- informatica e telematica;
mercati ittici e agro-alimentari;
- trasporto persone; autonoleggio da rimessa con o senza conducente; autotrasporti per merci in conto proprio; trasporto aereo o marittimo e ferroviario; agenzie di viaggio e turismo;
- manutenzione, revisione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori anche su delega di Pubbliche Amministrazioni;
- accertamento, liquidazione e riscossione di imposte, tributi, tariffe e utenze, erariali e locali; controllo formale delle dichiarazioni relative alla applicazione dei tributi suddetti;
c. Fornitura di:
carburante per l’uso proprio ed a favore degli Enti che aderiscono alla società relativamente ai mezzi di loro proprietà;
- energia elettrica o similare anche mediante produzione propria;
- materiale di consumo per uffici e per pubbliche attività.
La società ha ad oggetto inoltre la gestione dei servizi sopra elencati che le vengano affidati da soggetti privati.
Tutte le attività saranno esercitate:
- nel rispetto delle leggi e regolamentazioni che regolino i servizi svolti;
- nel rispetto della normativa in materia delle professioni cd. protette; pertanto la società, quando necessario, si avvarrà dell’opera di professionisti iscritti in appositi Albi.
La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell’ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.
Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:
– della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;
– della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;
– della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali;
– della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;
– della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;
– della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare;
– del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria;
– dell’articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;
– del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria;
– del d.lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria;
nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.
TITOLO III – CAPITALE SOCIALE – AZIONI – TRASFERIMENTO AZIONI
Art. 5 – Il Capitale Sociale è di € 1.144.991,82 (unmilionecentoquarantaquattromilanovecentonovantuno virgola ottantadue), suddiviso in numero 2.217 azioni ciascuna del valore nominale di € 516,46 (euro cinquecentosedici e 46 centesimi).
Art. 6 – Le azioni sono nominative ed individuabili ed ogni azione da diritto ad un voto.
Il caso di comproprietà è regolato dalla Legge.
Il possesso delle azioni implica l’accettazione integrale dello Statuto Sociale.
Art. 7 – Il trasferimento tra vivi delle azioni sarà regolato dalle disposizioni seguenti: qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni ad altri, è riservato a tutti i soci il diritto di prelazione.
Al fine dell’esercizio di tale diritto il socio cedente dovrà darne avviso agli altri soci, all’indirizzo risultante dal Libro dei Soci, mediante lettera raccomandata, indicando il prezzo di vendita delle azioni.
Ciascun socio avrà tempo 30 giorni dalla recessione della comunicazione per far pervenire alla società la dichiarazione di volere esercitare il proprio diritto di preferenza acquistando le azioni al prezzo indicato.
Qualora il socio ritenga che il prezzo delle azioni poste in vendita sia troppo elevato, potrà richiedere l’intervento di un Collegio Arbitrale, ai sensi dell’art. 28 del presente statuto, che determini il corrispettivo da versare al cedente per le azioni poste in vendita.
Il diritto di prelazione potrà esercitarsi solo sull’intero quantitativo di azioni poste in vendita.
Nel caso che più soci intendessero esercitare il diritto di prelazione le azioni da alienarsi saranno suddivise tra di loro in proporzione alle azioni possedute.
La mancata risposta dei soci alla interpellazione nei termini stabiliti s’intende rinuncia al diritto di prelazione.
Art. 8 – Possono aderire all’A.M.S. S.P.A. Enti locali ed Enti pubblici, anche non territoriali, società e/o singoli privati.
TITOLO IV – ASSEMBLEA
Art. 9 – Ai sensi dell’art. 2366, l’Assemblea dei soci è convocata dall’Organo Amministrativo mediante avviso spedito ai soci e ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea.
L’avviso può essere spedito su qualsiasi supporto e con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova della ricezione.
I soci che consentano di ricevere l’avviso tramite particolari sistemi di comunicazione dovranno comunicare all’organo amministrativo i relativi indirizzi, affinchè l’organo amministrativo li annoti nel libro soci.
Ai soci che non effettuino detta comunicazione l’avviso dovrà essere spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, che può essere diverso dalla sede sociale, del giorno e dell’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
Nello stesso avviso potrà essere indicato pure il giorno della seconda convocazione, la quale non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Art. 10 – L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio; quando particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società lo richiedono potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni, ai sensi dell’art. 2364, comma 2, c.c.
L’Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l’Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.
La convocazione dell’Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo quando sia inoltrata richiesta ai sensi di legge.
L’Assemblea sarà valida anche in difetto di convocazione quando sia da considerarsi totalitaria a norma dell’art. 2366 c.c.
Art. 11 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci iscritti nel Libro Soci e che abbiano fatto il deposito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, delle proprie azioni nella Cassa della Società o presso quelle altre Casse che saranno indicate nell’avviso di convocazione.
Art. 12 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico, o in mancanza da altra persona scelta tra i soci presenti.
Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall’Assemblea o da un Notaio nelle Assemblee straordinarie.
Art. 13 – Per la costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie e per la validità delle deliberazioni, si fa riferimento alle maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 c.c.
Art. 14 – I verbali delle Assemblee saranno letti ed approvati seduta stante e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario, a meno che siano redatti da notaio nel qual caso basterà la firma del Presidente.
TITOLO V – AMMINISTRAZIONE
Art. 15 – La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, eletti dall’Assemblea dei soci, o da un Amministratore Unico eletto dall’Assemblea dei soci, al quale verranno conferite tutte le funzioni del consiglio ivi comprese le facoltà di delega al Direttore Generale.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio stesso eleggerà tra i propri membri il Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza.
L’amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade dall’Ufficio.
Art. 16 – Gli Amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio viene a mancare un Amministratore si provvede a norma dell’art. 2386 del c.c.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa della maggioranza degli amministratori, decade l’intero Consiglio di Amministrazione.
In tal caso in Collegio Sindacale provvede alla convocazione urgente dell’assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Art. 17 – Il Consiglio si riunirà nella sede della Società od altrove tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o ne sia fatta domanda da parte di due membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale. La convocazione del Consiglio si farà dal Presidente con lettera raccomandata tre giorni prima, e nei casi di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima al domicilio di ciascun Consigliere.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità di voti prevarrà quello di cui presiede.
Le deliberazioni saranno fatte risultare in apposito processo verbale che sarà firmato da chi presiede il Consiglio e da chi vi funge da Segretario.
Le copie conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario danno prova delle deliberazioni prese in Consiglio.
Art. 18 – Il consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge, riservate tassativamente all’assemblea dei soci.
In particolare al Consiglio spetta:
A) di promuovere e di sviluppare tutte le operazione indicate nell’articolo 4;
B) di procedere a transazione, acquisti e permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, senza eccezione di sorta, nonchè di assumere obbligazioni, anche cambiarie;
C) di autorizzare qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, di compiere qualsiasi operazione con banche ed istituti di credito e qualunque altro ente o società finanziaria, sia pubblica che privata, sia per il finanziamento di acquisti di immobili, automezzi ed attrezzature in genere, di compiere qualunque operazione con l’Istituto di Emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato;
D) di consentire iscrizioni, surroghe e qualsiasi annotazione ipotecaria, rinunciare alle ipoteche legali esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico Privato da ogni responsabilità.
E) di redigere il Bilancio e presentarlo all’assemblea dei soci;
F) di nominare e revocare rappresentanti ed agenti operanti nella sfera organizzativa della società;
H) di deliberare sulle zioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione e di qualunque natura, su compromessi e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.
Art. 19 – La forma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio per ogni sede, sia amministrativa che contenziosa, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall’Amministratore Unico.
In particolare il Presidente o L’Amministratore Unico ha facoltà di incassare tutte le somme dovute per qualunque titolo da Ministeri, Regioni, Province e Comuni e, in generale, da tutte le amministrazioni Pubbliche e Private e da terzi; di emettere , accettare e girare mandati ed assegni.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà predette sono esercitate dal Vice-Presidente e/o dal Direttore Generale.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare l’uso della firma sociale ad altri consiglieri e/o al Direttore Generale.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare l’uso della firma sociale ad altri consiglieri e/o al Direttore Generale con quelle limitazioni che crederà opportune.
Art. 20 – Al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio o dell’assemblea o potrà essere corrisposto un compenso nella misura che verrà stabilita dall’Assemblea.
Essi Amministratori hanno peraltro diritto al rimborso delle spese sostenute ogni qualvolta, per curare gli interessi sociali e per ragioni delle loro funzioni debbono allontanarsi dalla loro abituale residenza.
TITOLO VI – DIREZIONE
Art. 21 – La direzione tecnica dell’impresa sociale dovrà essere affidata ad un Direttore Generale che assumerà le funzioni e le responsabilità di Direttore Generale ed Esercizio ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme.
Il Direttore generale assiste alle sedute dell’Organo Amministrativo senza avere il diritto di voto.
Per la prima volta il Direttore Generale viene nominato nell’atto costitutivo della società.
Art. 22 – Spetta all’Organo Amministrativo determinare il compenso da corrispondere al Direttore Generale.
TITOLO VII – SINDACI
Art. 23 – Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.
E’ composto da tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi della legge.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il compenso spettante ai sindaci è determinato dall’Assemblea all’atto della nomina.
Art. 24 - L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.
TITOLO VIII – BILANCIO E UTILI
Art. 26 – Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, l’Organo Amministrativo redigerà il Bilancio Sociale, con il conto dei profitti e perdite, seguendo criteri prudenziali e osservando le norme di legge, corredandolo con una relazione sulla gestione sociale.
Il Bilancio e le relative relazioni dovranno essere approvati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo quanto disposto dall’art. 11 del presente Statuto.
Gli utili del Bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare al Fondo Riserva Ordinaria fino a che questo non abbia raggiunto un quint del Capitale Sociale, vengono assegnati ai soci, in proporzione alle azioni possedute da ciascuno, salvo che l’Assemblea deliberi speciali provvedimenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse e nei termini designati dall’Organo Amministrativo.
I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno da cui divennero esigibili andranno prescritti a favore del Fondo di Riserva.
TITOLO IX – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE
Art. 26 – Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore e dei liquidatori, saranno stabiliti dall’assemblea, osservate le disposizioni di legge.
TITOLO X – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 27 – Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l’organo amministrativo e l’organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell’attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale che giudica in via irrituale, secondo equità.
Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.
Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale, presso il cui domicilio è la sede del Collegio.
Le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincolano le parti.
Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.



